Dopo un lungo e movimentato iter e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale serie generale n.145 del 25 giugno 2018 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.76/2018 “modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico”, adottato ai sensi dell’art. 22, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 ed effettivo dal 24 agosto, ecco il testo in questione.
Esiste ora questo istituto di democrazia partecipativa. Ovviamente il dibattito pubblico, traslato dalla esperienza francese del debat pubblic è solo uno degli assi della partecipazione ed è relativo alle grandi opere infrastrutturali strategiche (peraltro ridotte a quelle realmente molto grandi…). Meglio questo che nulla certamente. La consultazione pubblica delle istanze e osservazioni che coinvolge le popolazioni locali dei territori interessati prende il problema non per la coda ma dalla testa consentendo che la questione dell’opportunità dell’intrevento e delle sue caratteristiche siano poste a confronto nella fase di progetto e non dopo la fase di progetto definitivo.
I benefici sono evidenti, non solo per il valore di trasparenza e informazione e partecipazione a processi decisionali chiave, ma anche come antidoto alle diverse forme di contrasto a valle della realizzazione delle opere pubbliche (e private) e dei possibili contenziosi.
Non si può però neanche non osservare del passo indietro che compromette l’efficacia dello strumento partecipativo che varrà solo per i soli veramente grandissimi interventi, come lo stesso Consiglio di Stato ha messo in luce. Significativo esempio: autostrade e strade extraurbane principali (superiori a 15 km) e ferrovie (superiori ai 30 km) necessitano di dibattito pubblico se raggiungono almeno mezzo miliardo di € di valore.
Qualcosa è stato messo a punto relativamente all’indipendenza del Coordinatore del dibattito pubblico ma appare evidente che le funzioni di garanzia possiedono il peccato originale nell’incardinare comunque nello Stato l’indipendenza, quando ci si pone la questione che lo stesso Stato è sempre e comunque parte interessata.
Allegato il documento di Umberto Allegretti che offre una lettura critica preliminare.U Allegretti su Regolam dibattito pubblico sulle grandi opere
Altro contributo
http://www.appaltiecontratti.it/2018/07/16/in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-sul-dibattito-pubblico/